Art. 3.
(Modifiche alle norme di cui al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736).

      1. Al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 60:

              1) al primo comma, la parola: « notaro» è sostituita dalle seguenti: « avvocato abilitato alla levata del protesto ai sensi dell'articolo 4-bis del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36»;

              2) al secondo comma, la parola: «notaro» è sostituita dalla seguente: «avvocato»;

 

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          b) all'articolo 61, primo comma, secondo periodo, le parole: «dal notaro» sono sostituite dalle seguenti: «dall'avvocato»;

          c) all'articolo 63, primo comma, numero 5), le parole: «del notaro» sono sostituite dalle seguenti: «dell'avvocato»;

          d) all'articolo 65, primo comma, le parole: «I notari» sono sostituite dalle seguenti: «Gli avvocati».